Permesso di Costruire (PdC)
Permesso di costruire
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La domanda di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).
Descrizione
Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.
Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:
1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).
Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:
1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente;
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (Scia alternativa al permesso di costruire).
Come fare
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso l'indirizzo PEC orio.canavese@cert.ruparpiemonte.to.it
Cosa serve
Per richiedere il permesso a costruire occorre presentare la domanda in carta resa legale con marca da bollo di € 16,00 corredata dei necessari elaborati previsti dalla vigente normativa.
Cosa si ottiene
Permesso di costruire (PDC)
Tempi e scadenze
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento. I termini sono raddoppiati per progetti particolarmente complessi. Entro 30 giorni dalla proposta, il Dirigente adotta il provvedimento finale.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso).
Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.
Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso).
Se l'immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l'adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.
Il termine per l'istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001.
Costi
Diritti di segreteria: da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 (Il 5% dell’importo complessivo del contributo (OO.UU.+ Costo Costruz.) da corrispondere ai sensi dell’art.16 del TUE DPR 380/2001 ( importo minimo € 100,00massimo € 500,00) per gli interventi gratuiti si applica il minimo)
Accedi al servizio
Modulistica Unificata Regione Piemonte
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/05/2025 10:12:23